Contrattazione di secondo livello, via internet le domande per lo sgravio 2010
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, ha fornito istruzioni operative per l’acquisizione e la trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010.
In particolare, si comunica che dalle ore 15 del giorno 7.5.2012 alle ore 23 del 3.6.2012, potranno essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2010.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line del sito www.inps.it.
Riguardo ad alcune richieste di precisazioni pervenute durante la fase sperimentale, l’Istituto ha puntualizzato quanto segue:
- potranno essere proposte domande con esclusivo riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010;
- nei casi in cui si debba fare riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
- laddove, nel corso del 2010, sia stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, ai fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività del contratto;
- nelle ipotesi di operazioni societarie (es. fusione, incorporazione) - che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. – con estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro subentrante;
- nei casi in cui, successivamente al pagamento del premio, sia stata realizzata un’operazione societaria (es. cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - senza l’estinzione del soggetto cedente - sarà quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo; in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di accesso allo sgravio dovrà in ogni caso essere proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
- le aziende che, nel corso del 2010, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività, potranno, comunque, richiedere l’incentivo;
- con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
- le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai lavoratori somministrati dovranno essere proposte esclusivamente dalle imprese di somministrazione;
- le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alle medesime società.
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