L’art. 51 del DDL Bilancio 2026, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, interviene sull’art. 4 del D.Lgs. 151/2001, aggiungendo il comma 2-bis e prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Si ricorda che l’art. 4, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001 - ovvero in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo (salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva).

Il c. 3, inoltre, prevede che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.