Nel caso in cui vi sia un termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro, con coseguente comunicazione dal parte del datore di lavoro al lavoratore della disdetta, non verrà erogata la retribuzione al lavoratore stesso che cessa di prestare la propria attività lavorativa rispettando un termine nullo. La cassazione, con la sentenza n. 24708 del 28 novembre 2007, continua affermando che il lavoratore non ha diritto nemmeno al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza del contratto. La retribuzione spetta qualora il lavoratore segua la prestazione lavorativa o nel caso in cui il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipeindi nei confronti del lavoratore.