L'INPS, con il messaggio 22/10/2007 n.25499, ha precisato che il lavoratore che accende un mutuo contro cessione di parte del TFR conferito a decorrere dal 1° gennaio 2007 al Fondo di tesoreria, deve continuare a darne notizia al datore di lavoro e non all'Istituto previdenziale.

Infatti, ricorda l'INPS, richiamando la circolare 70/2007 con la quale sono state indicate tra le altre cose anche le modalità con le quali il datore di lavoro può conguagliare i contributi dovuti al Fondo di tesoreria con le quote di TFR erogate per conto del medesimo Fondo, il datore di lavoro resta l'unico destinatario della comunicazione avente ad oggetto l'indicazione della somma da trattenere sul TFR complessivamente maturato alla data di cessazione dell'attività lavorativa fino alla concorrenza del residuo debito per la cessione (art. 61, u.c., DPR 895/1950).

Inoltre precisa il messaggio INPS, il Fondo di tesoreria è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste anche quando il datore di lavoro comunica che le prestazioni da porre a carico del Fondo medesimo sono superiori all'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli enti previdenziali.

In questo caso il datore di lavoro dovrà trasmettere al Fondo di tesoreria sia l'atto notificato dal cessionario al fine di vincolare il TFR all'estinzione del contratto di mutuo, sia la comunicazione avente ad oggetto l'indicazione della somma da trattenere sul TFR corrispondente al residuo debito per la cessione.