Contratti di ricerca: contributi come per i lavoratori subordinati
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, ha reso noto che i datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i c.d. incarichi post-doc di cui alla Legge n. 240/2010, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini generali previsti per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.
Com’è noto l’art.22 della Legge n. 240/2010 (come sostituito dall’art. 14, c. 6-septies del DL n. 36/2022 – L. n. 79/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati “contratti di ricerca”, sostituendo gli assegni di ricerca.
Inoltre, l’art. 22-bis della medesima Legge (inserito dall’art.1-bis, c.1, del DL n. 45/2025 – L. n. 79/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a termine relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati “incarichi post-doc”.
La circolare INPS, dopo aver riepilogato la disciplina delle due tipologie contrattuali, si sofferma sugli obblighi contributivi precisando che al fine di determinare il carico contributivo si deve far riferimento alle regole generali che disciplinano gli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato e quindi in ragione dell’inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.
Con specifico riferimento alle pubbliche Amministrazioni l’INPS rammenta che le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini IVS, ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte, oltre a versare la contribuzione per la NASPI (nella misura dell’1,61%).
Non è invece dovuto il contributo addizionale pari all’1,40%, così come è escluso l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
L’INPS, infine, fornisce le istruzioni operative per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens. Si deve utilizzare il codice <Tipo Impiego> “52” per i Contratti di ricerca e il codice “53” per gli Incarichi post-doc.
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