Contratti di solidarietà: ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2568 del 3 settembre 2025, ha diffuso le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo, di cui all’art. 6 del DL n. 510/1996 (L. n. 608/1996), connesso ai i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017.
L’intervento dell’INPS si è reso necessario dopo che è stata effettuata, su richiesta del Ministero del lavoro, una rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2017, ed è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.
Sulla base delle rilevazioni operate dall’INPS, il Ministero del lavoro ha quindi adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2017.
Riguardo alle istruzioni operative, l’INPS ricorda prima di tutto che la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 dicembre 2025.
Infine, l’INPS ricorda che le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
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