Contratti di solidarietà difensivi: le istruzioni per fruire degli sgravi contributivi
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 2/12/2014 n.153, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavo devono seguire per fruire delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di tipologia A) stipulati ai sensi del DL 726/1984 (L. 863/1984), riferite all’anno 2014.
Come si ricorderà il DL 34/2014 (L. 78/2014), tra le varie misure previste a vantaggio delle imprese, è intervenuto anche sugli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina contenuta nell’art.6, del DL 510/96 (L. 608/96). A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, l’ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata: al rigoroso rispetto dei limiti di spesa e ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia).
Il DM 7/07/2014 ha dato attuazione alla disposizione normativa disciplinando modalità e regole di accesso all’incentivo. Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/2014, ha poi fornito le prime indicazioni e alcuni chiarimenti.
Mancavano ancora le istruzioni operative che l’INPS, con la circolare 153/2014, ha provveduto a fornire al fine di poter fruire del beneficio contributivo riferito all’anno 2014.
Innanzi tutto l'Istituto previdenziale ha ricordato che possono fruire dell’agevolazione le imprese che, alla data del 21 marzo 2014: hanno stipulato o hanno già in corso contratti di solidarietà difensivi accompagnanti da Cigs; hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi.
L’INPS precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti esclusivamente al 2014 (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre).
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale.
Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà di tipo B), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
Le operazioni di conguaglio dei periodi pregressi (“novembre 2014” compreso) dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2015.
Con riguardo all’entità dello sgravio, l’INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
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