Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 726/1984, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs 148/2015.

Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle predette disposizioni, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La riduzione contributiva è riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it. La domanda deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. L’impresa deve dichiarare nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza deve essere allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione.