La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2014, è intervenuta in materia di criteri distintivi del contratto a progetto.
Innanzi tutto, è stato ribadito che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.
Con particolare riferimento al contratto a progetto, la Suprema Corte ha, poi, osservato come anche in questo tipo di rapporto, disciplinato dall’art. 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione, il "nomen iuris" non costituisce un fattore assorbente, rilevandosi, invece, necessaria la disamina del comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista.