La Corte di Cassazione, con la sentenza 16/02/2010 n.2598, ha deciso che al lavoratore che viene assunto con contratto a tempo determinato per sostituire un lavoratore assente ad esempio per maternità, possono essere assegnate mansioni differenti rispetto al sostituito purchè entro certi limiti e sempre che sussista una correlazione causale tra i diversi compiti assegnati.
Più precisamente, spiegano i giudici di legittimità, la discrezionalità del datore di lavoro nell'assegnare le mansioni al nuovo assunto deve rispettare la coincidenza delle date di inizio e fine rapporto con quelle di inizio e fine congedo del lavoratore da sostituire.
Fissato il periodo della sostituzione il datore di lavoro è libero di procedere alla riorganizzazione dell'attività aziendale effettuando gli spostamenti che ritiene più opportuni tra i quali assegnare un ruolo diverso al dipendente assunto a termine.
Questa interpretazione trova conferma nel DLgs 368/2001 che attuando la direttiva 199/70/CE recepisce il c.d. scorrimento che consiste nell'assegnare ad un altro dipendente già in forza le mansioni del lavoratore assente e attribuire al nuovo assunto in sostituzione compiti diversi.
In sostanza lo ius variandi esercitato dal datore di lavoro durante la sostituzione del lavoratore assente non è tanto diverso da quello di cui avrebbe potuto fruire nei confronti di un qualsiasi altro dipendente stabilmente in forza presso l'azienda.