Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 6 del 2/10/2019, ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche di quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo.

Infatti, il Ministero, richiamando l’interpello 6/2014 (all’epoca in riferimento al D.Lgs. 368/2001 ma applicabile anche al D.Lgs. 81/2015), ha ribadito che nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le attività stagionali continua a trovare applicazione il DPR n. 1525/1963 la cui finalità è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli, sia per il personale diverso, come ad esempio quello impiegatizio e operaio.

Inoltre, il Ministero del lavoro conferma che la contrattazione collettiva di settore (con i requisiti idi cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015) può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del DPR citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.