È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il DPCM 27.6.2020 concernente il differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del D.Lgs. 241/1997.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori  componenti positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilità, nonché' dalle dichiarazioni dell'imposta  regionale  sulle  attività produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti:

  1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR aventi i requisiti indicati.