L’Inps, con la circolare n. 55 del 10 aprile 2013, ha reso noto che è stata siglata la convenzione con S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, di disoccupazione speciale e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dello S.N.A.L.A. – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda INPS oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell'organizzazione.
Il codice identificativo dello S.N.A.L.A.- Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli è “4401”.