L'Inps, con la circolare n. 158 del 13 novembre 2013, ha reso noto che, con decorrenza 13.11.2013, il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, è stato fissato nella misura dello 0,25%.
Pertanto, dalla suddetta data, l'interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato nella misura del 6,25%.
La nuova misura del tasso di riferimento implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili, le quali saranno così determinate:
- 5,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;
- 5,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente.
Si ricorda che, in tali ipotesi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.