I contributi Enpals devono essere versati anche dai lavoratori che anche se non appartengono allo spettacolo svolgono un'attività funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori ontologicmaente inquadrati fra gli assistiti dell'Enpals (Cass. 15/04/2004 n.7211). In particolare ci si riferisce agli organizzatori generali, ai direttori, agli ispettori, ai cassieri, agli arredattori ed architetti, ai truccatori e parucchieri, agli elettricisti, attrezzisti, ai falegnami e ai tapezzieri, oltre che ai sarti, pittori, stuccatori e formatori, e artieri ippici. Questi lavoratori infatti verseranno i contributi INPS qualora siano impegnati in attività diverse dallo spettacolo, ma dovranno invece versare i contributi Enpals se ricorre l'ipotesi presa in considerazione dalal Suprema Corte.