Contributi previdenziali e assistenziali. Variati i tassi di differimento e di dilazione
A cura della redazione

Con circolare n. 40 del 12 marzo 2009, l'INPS, considerato che la BCE ha fissato all'1,50%, a decorrere dall'11/03/2009, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi, ha stabilito nella misura del 7,50%, sia l'interesse di differimento, a decorrere dalla medesima data, sia l'interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dall'11 marzo 2009.
La nuova misura delle sanzioni civili è stata determinata, invece, nel modo seguente:
- 7,00% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o denunciate entro l'anno e pagate entro 30 giorni successivi, sorte dall'01/10/2000;
- 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dal 01/10/2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure entro l'anno e non pagati nei 30 giorni;
- 7,00% annuo per le inadempienze di cui al comma 10 dell'art. 116 della L. 388/2000;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" è sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (1,50%).
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