Contributi sindacali: convenzione INPS – FILLEA CGIL
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 29 del 18 febbraio 2020, ha reso noto di aver stipulato una convenzione con la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI E AFFINI (FILLEA CGIL) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
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