L’INPS, con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, a decorrere dal 2026, volte a ottenere le agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati, a seguito del DL 95/2025 (L. 118/2025) che ha disposto l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio u.s.

In merito ai requisiti per la richiesta del contributo è stato precisato che possono accedere al beneficio anche i cittadini extracomunitari purché in possesso della Carta blu per i lavoratori qualificati o di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con validità almeno semestrale, oltre ai permessi di soggiorno per lavoro subordinato, stagionale, assistenza minori, protezione speciale ecc..

Invece, le domande di contributo presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione possono essere accolte ma la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Sono equiparati agli stranieri anche gli apolidi, i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale.

Se il permesso di soggiorno è scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

L’INPS evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente on line la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per le forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, mentre il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

La circolare sottolinea che coloro che hanno richiesto e ottenuto il “contributo asilo nido” per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” per il medesimo anno solare.

Dal 1° gennaio 2026 l’importo del contributo è parametrato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. A tal riguardo, l’INPS precisa che la neutralizzazione delle somme percepite per l’AUU viene effettuata decurtando il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dell’AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Nella compilazione della domanda per il “contributo asilo nido”, il richiedente deve indicare con riferimento alla struttura educativa prescelta la tipologia dell’asilo nido selezionando uno dei valori “Pubblico” o “Privato”. Il valore “Pubblico” può essere selezionato esclusivamente per gli asili nido comunali e per le sezioni primavera delle scuole dell’infanzia statali o comunali.

Infine, si ricorda che per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili.

Tra le forme di pagamento valide, purché effettuate a nome del richiedente e/o del minore, vi può anche essere l’attestazione del datore di lavoro comprovante l’avvenuto pagamento della retta o l’evidenza della trattenuta in busta paga (documentazione ammessa esclusivamente per gli asili nido aziendali).