L'INPS, con la circolare 21/12/2004 n.167, ha fornito alcune precisazioni in merito al trattamento fiscale e previdenziale delle somme versate alla previdenza complementare. Più precisamente ricorda l'Istituto previdenziale a decorrere dall'1.1.2001 non trova più applicazione il contributo di solidarietà previsto a carico dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 579/95.Sulle quote delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, esonerate dal versamento del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, co. 3, del D.L. n. 67/97, è comunque dovuto il contributo di solidarietà di cui all'art. 6, co. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/97, qualora le stesse vengano dstinate alla previdenza complementare. L'INPS detta anche le istruzioni operative. per quanto riguarda il contributo di solidarietà a carico del lavoratore ex DLgs 579/95, a seguito della soppressione con effetto dal 01 gennaio 2001, i datori di lavoro possono recuperarlo attraverso il Dm 10/2 utilizzando i codici L921 e L922, mentre per il versamento del contributo di solidarietà a carico dell'azienda sull'intero accantonamento destinato alal previdenza complementare dovranno essere utilizzati i codici M900e e M940. Invece per quanto riguarda il contributo di solidarietà del 10% sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello ex DL 67/97 convertito nella legge 135/97 l'importo del dovuto dovrà essere esposto nei quadri B-C del mod. DM10/2 indicando i codici M917 e M918. Le operazioni di sistemazione delle situazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 marzo 2005.