Contributo PFU, il MASE chiarisce: la cessione di ramo aziendale non equivale a immissione sul mercato
A cura della redazione

Confindustria ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello in merito alla gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU) nei casi di cessione di ramo d’azienda tra società aderenti a differenti forme associate di gestione. Il MASE ha risposto con un chiarimento che distingue nettamente il momento dell’immissione sul mercato da quello della cessione aziendale, definendo così il corretto inquadramento del contributo.
Di cosa tratta:
Confindustria, con istanza del 25 giugno 2025, ha chiesto al MASE di chiarire due aspetti principali:
- Quesito 1: se la cessione del ramo d’azienda e del relativo magazzino di pneumatici debba essere considerata come prima immissione sul mercato, con conseguente applicazione del contributo ambientale;
- Quesito 2: come gestire il contributo nelle successive vendite da parte del cessionario alla lista dei venditori di pneumatici trasferiti.
Il Ministero, richiamando il D.Lgs. 152/2006 (art. 228), il DM 182/2019 e la normativa europea (Reg. UE 2019/1020 e “Guida Blu 2022”), ha precisato, con risposta all’interpello n. 165144 del 9 settembre 2025, che:
- l’immissione sul mercato avviene esclusivamente al momento della prima messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale da parte del produttore o importatore;
- la cessione di ramo aziendale non costituisce “immissione sul mercato”, trattandosi di un trasferimento di un complesso organizzato di beni, contratti e risorse, e quindi non assimilabile ad una vendita al consumatore o a un utilizzatore finale.
Di conseguenza, il contributo ambientale resta legato al momento in cui i pneumatici vengono effettivamente immessi sul mercato, e non al trasferimento aziendale.
Indicazioni operative:
Dal chiarimento del MASE emerge un punto fermo: la cessione di un ramo d’azienda, , non genera l’obbligo di applicazione del contributo ambientale PFU. Questo perché l’operazione non costituisce “immissione sul mercato”, ma un mero trasferimento organizzativo. Il contributo resta quindi ancorato al momento della prima vendita al mercato nazionale, quando i pneumatici vengono effettivamente messi a disposizione dei rivenditori o degli utilizzatori finali.
Sarà l’impresa cessionaria, nel momento in cui venderà i pneumatici ricevuti in dote dal magazzino, ad applicare il contributo ambientale.
Per maggiori approfondimenti si allega il documento ufficiale.
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