Con il messaggio 186/2000 l'INPS aveva sospeso, in attesa di ulteriori delucidazioni ministeriali, gli effetti della circolare 42/2000 secondo la quale l'esclusione dalla contribuzione CIG e CIGS doveva essere applicata soltanto alle aziende ex municipalizzate trasformate in SPA a capitale interamente pubblico, mentre l'obbligo contributivo rimaneva per quelle a capitale misto anche se a prevalenza pubblico. In seguito alla sospensione, il Ministero del lavoro con la nota 52074/2002 ha ritenuto che possano nuovamente decorrere gli effetti della circolare con il conseguente ripristino dell'esigibilità della contribuzione CIG e CIGS da parte delle aziende municipalizzate a capitale misto. Pertanto ora, l'INPS con la circolare 22/05/2002 n.96, conformandosi alla nota ministeriale ha ripristinato gli effetti della circolare 42/2000 ricordando inoltre l'obbligo di assoggettamento alla contribuzione per la disoccupazione involontaria delle aziende che si siano aperte alla partecipazione azionaria privata. Si ricorda che sulle retribuzioni assoggettate al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è dovuto altresì il contributo dello 0,30 per la mobilità. Per quanto riguarda la regolarizzazione dei periodi pregressi, l'INPS ricorda che questa debba avvenire entro il giorno 16 agosto 2002 senza applicazione di somme aggiuntive e interessi. Mentre se le regolarizzazioni avvengono dopo tale termine trova applicazione l'ordinario regime sanzionatorio.