Nel caso di annullamento del licenziamento in base all'art. 18 St. Lav. con ordine di reintegrazione e condanna dell'azienda al risarcimento del danno, questo può essere determinato anche in misura inferiore alla retribuzione relativa al periodo della data del recesso e quella della reintegrazione, mentre i contributi previdenziali devono essere commisurati all'intera retribuzione contrattualmente dovuta anche se diversa da quella effettivamente percepita dal dipendente(Cass. 5/07/2007 n.15143).
Infatti spiegano i Giudici di legittimità, l'obbligo contributivo commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta esiste perché esiste la obbligazione retributiva, e non viene meno se, a causa del suo inadempimento, la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, in cui l'interesse di quest'ultimo resta soddisfatto, secondo un criterio di equivalenza, mediante l'erogazione della prestazione risarcitoria.
Sul piano previdenziale, non rileva lo strumento solo indiretto attraverso il quale tale soddisfazione è assicurata, e l'obbligo contributivo resta commisurato alla retribuzione contrattualmente dovuta, operando pienamente, a questo fine, la disciplina dell'invalidità dell'atto di recesso.