Il controllo a distanza improprio dei lavoratori è sempre reato
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51897 del 6 dicembre 2016, ha deciso che, pur a seguito delle modifiche alla disciplina di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970, apportate dal d.lgs. n. 151/2015, costituisce reato l’uso improprio di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.
Infatti, la normativa sopravvenuta ha mantenuto integra la disciplina sanzionatoria, per la quale la violazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 è penalmente sanzionata ai sensi del successivo art. 38 della stessa legge (ammenda e/o arresto).
Nel caso specifico, in una stazione di distribuzione del carburante, erano state installate delle telecamere vicino alle pompe di erogazione, collegate ad un monitor sistemato in un vano adibito ad ufficio. In questo modo, la lavoratrice che provvedeva alla distribuzione del carburante poteva essere controllata dal datore che rimaneva nell’ufficio. L’installazione delle telecamere, però, era avvenuta senza l’accordo con le rappresentanze sindacali e in mancanza di provvedimento della DTL. Conseguentemente, si era concretizzato un controllo a distanza illecito, con conseguente legittima applicazione della sanzione penale di cui all’art. 38 della L. n. 300/1970 (400 euro di ammenda).
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