L’INAIL, con la nota 30/09/2010 n.7055, ha reso fornito alcune precisazioni in merito al versamento dei premi da parte delle cooperative di facchinaggio per propri soci lavoratori in CIG o titolari di contratto di apprendistato.
In merito alla prima questione l’istituto assicurativo richiama innanzi tutto la legge 142/2001 che ha previsto una graduale equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Però il passaggio alla retribuzione effettiva per i soci lavoratori di cooperativa non ha comportato l’abrogazione della disciplina dei premi speciali unitari che continua ad applicarsi per le categorie per le quali è prevista e che si sostanza in un premio speciale unitario annualmente rivalutato rapportato alla nuova retribuzione e versato su base trimestrale indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio.
Ne consegue che i premi vanno versati anche nel caso in cui l’attività non sia stata svolta (ad esempio per malattia, infortunio, sospensione dell’attività, ecc.). Tra questi periodi di assenza devono essere ricompresi anche i periodi di CIG.
L’altra questione affrontata dall’INAIL riguarda invece i soci lavoratori di cooperativa con i quali è stato stipulato un contratto di apprendistato.
In questo caso in linea generale trova applicazione l’aliquota contributiva pari al 10% che ricomprende anche la misura di competenza dell’INAIL pari allo 0,30%.
Però se risulta maggiormente favorevole la cooperativa potrà optare per l’applicazione del premio speciale unitario , sempre per effetto dell’equiparazione della retribuzione imponibile ai fini assicurativi dei soci lavoratori a quella effettiva per la generalità dei lavoratori dipendenti.