Cooperative: esclusa l’automaticità del rapporto di lavoro subordinato con il socio
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/08/2016 n.16356, ha deciso che il rapporto di lavoro che lega il socio alla cooperativa non ha carattere subordinato, se viene accertato che l’attività non è prestata in maniera continuativa, ma saltuaria e si atteggia come prestazione di lavoro autonomo.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, l’INPS, a seguito della verifica ispettiva che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro che legava i soci ad una cooperativa sociale, in luogo della collaborazione coordinata e continuativa, aveva richiesto alla cooperativa stessa il versamento dei contributi nella misura prevista per i lavoratori dipendenti.
I giudici di merito hanno rigettato il ricorso dell’INPS accertando che la modestia dei compensi percepiti, l’occasionalità delle prestazioni assistenziali rese dai soci della cooperativa, il grado di autonomia che le caratterizzava e il numero rilevante degli stessi soci erano tutti fattori che non deponevano per la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, rendendo invece evidente la presenza di lavoratori autonomi che si avvicendavano a seconda delle emergenze, alcuni con maggiore frequenza e altri sporadicamente.
La sentenza 163/2016 ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 13967/2004 secondo la quale le società cooperative devono ritenersi assoggettate all’obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavoratori assunti dalla società per conto terzi e lavoratori rientranti nello scopo mutualistico.
Gli stessi giudici di legittimità, pur richiamando gli interventi (sent. 10543/2008 e 164/2009) successivi contrari alle Sezioni Unite, che hanno affermato che le società cooperative sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi da esse corrisposti ai propri soci che hanno svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa medesima svolga attività per conto proprio o di terzi, ritengono comunque di dover dare continuità alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, ribadita dall’ultima sentenza 13934/2015 secondo la quale il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della società l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.
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