Coordinatore dei lavori e responsabilità per infortunio
A cura della redazione

Il coordinatore dei lavori è tenuto a fornire le opportune informazioni sui rischi che corrono i lavoratori nello svolgimento delle rispettive attività e sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento di ogni singolo compito, ma soprattutto deve essere sempre presente in cantiere per vigilare e controllare che le disposizioni per la prevenzione siano attuate (sentenza del 21 gennaio 2008, n. 3011).
Secondo i giudici di legittimità il coordinatore non è esonerato dalla responsabilità, così come nessuno dei singoli incaricati della sicurezza è sollevato dai propri compiti in quanto sulla loro testa impera l'obbligo "imprescindibile" di organizzare un programma di piena collaborazione e un'integrazione che serva a rafforzare le finalità di prevenzione e di apprendere tempestivamente le situazioni di pericolo che si possono presentare.
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