Coordinatore per la sicurezza: necessario il 100% delle ore di aggiornamento
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha chiarito che i soggetti che abbiano effettuato l’aggiornamento professionale per una durata inferiore a quella prevista dalla legge non potranno esercitare l’attività di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, fino a quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
In base al dettato normativo di cui sopra e, più in particolare, dell’Allegato XIV al D.Lgs. 81/2008, per i corsi di formazione è previsto l’obbligo di frequenza nella misura del 90% delle ore previste, mentre per quelli di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco di un quinquennio, la frequenza deve essere necessariamente pari al 100% delle ore minime previste.
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