La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza n. C-428/09 del 14 ottobre 2010, si è occupata della questione relativa all’orario di lavoro di cui alla Direttiva 2003/88/CE e, in particolare, del riposo minimo giornaliero spettante in Francia ai lavoratori occupati in virtù di un contratto stagionale di assistenza educativa nei centri di vacanza e ricreativi.

A livello comunitario, la Direttiva 2003/88/CE stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro ed è applicabile a tutti i settori di attività privati e pubblici - salvo le eccezioni esplicitamente previste – e, quindi, anche al personale occasionale e stagionale dei centri vacanza. Inoltre, la Corte di Giustizia in passato ha già chiarito (sentenza BECTU) che anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della direttiva citata, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo.
Premesso quanto sopra, si rammenta che la direttiva sull’orario di lavoro ammette all’art. 17 alcune deroghe che coinvolgono anche i riposi giornalieri e, su richiesta del Giudice francese, la Corte ha dovuto valutare se una normativa nazionale che limiti ad 80 giorni annui l’attività dei lavoratori rientri:
- nella deroga ammessa per i lavoratori il cui orario di lavoro non sia misurato né predeterminato o possa essere determinato dai lavoratori stessi a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata (art. 17, n. 1);
- nella deroga ammessa per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare protezione dei beni e delle persone (art. 17, n. 3, lett. b).
Con riferimento al primo punto, i Giudici di Lussemburgo, valutando il caso in concreto, hanno constatato che i lavoratori impegnati nei centri di assistenza educativa non sembrano poter decidere le ore da prestare né sembrano non essere tenuti ad essere presenti sul posto di lavoro in base ad orari fissi e, quindi, la loro attività non rientra in quelle per le quali è ammessa la deroga di cui all’art. 17, n. 1.
Con riferimento al secondo punto, stante l’attività di sorveglianza permanente sui minori che viene svolta nei suddetti centri, l’attività dei titolari dei contratti di assistenza educativa, per la Corte di Giustizia, rientra nella deroga di cui all’art. 17, n. 3, lett. b) ma anche nella deroga di cui al n. 3, lett. c) del medesimo articolo, relativa alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione.
Tuttavia, l’applicazione delle deroghe di cui al n. 3, lett. b) e c), con riferimento alla durata del riposo giornaliero, è espressamente ammessa dalla direttiva a condizione che ai lavoratori siano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo; qualora però, in casi eccezionali, la concessione del riposo compensativo non sia possibile per ragioni obiettive, i lavoratori devono avere una protezione appropriata. In effetti, la Corte non può non prendere atto del fatto che la natura particolare dell’attività del personale dei centri di vacanza e ricreativi non sempre consenta la regolare alternanza tra un periodo di lavoro ed un periodo di riposo, proprio per evitare che i minori rimangano privi di animatori, anche se solo di notte. Tuttavia per la Corte di Giustizia UE l’imposizione di una soglia annuale di giorni lavorativi non può essere considerata una protezione appropriata per i lavoratori interessati, così come richiesta dalla direttiva, e quindi agli stessi non è assicurata in tal modo la protezione della sicurezza e della salute. In definitiva, ai lavoratori che svolgono attività di assistenza educativa nei centri estivi, nel caso in cui non sia possibile assicurare il periodo minimo di riposo giornaliero, va comunque concesso un periodo equivalente di riposo compensativo per consentire loro di rilassarsi e smaltire la fatica connessa all’esercizio delle loro funzioni.