Corte UE. Gruppi di imprese e licenziamenti collettivi: obbligo di consultazione
A cura della redazione

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. C-44/08 del 10 settembre 2009, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria relativa ai licenziamenti collettivi in un gruppo di imprese.
Le questioni sono state sollevate dalla Corte Suprema finlandese e riguardano l'interpretazione dell'art. 2 della Direttiva n. 98/59/CE che rappresenta il cuore della stessa; infatti il citato articolo è relativo alle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori che costituiscono una fase importante della procedimentalizzazione dei poteri datoriali.
Relativamente al "tempo utile" entro cui il datore di lavoro è tenuto a consultare i rappresentanti dei lavoratori, la Corte ha ritenuto che tale obbligo insorga già quando, nell'ambito di un gruppo di imprese, siano adottate decisioni strategiche o modifiche di attività che portino il datore di lavoro a prevedere o, comunque, a progettare licenziamenti collettivi. Inoltre, a maggior tutela dei prestatori di lavoro, la Corte ha stabilito che l'obbligo ad avviare le consultazioni prescinda dalla circostanza che il datore sia in grado di fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni richieste dalla direttiva: tali informazioni potranno essere comunicate anche nel corso delle consultazioni.
Logicamente, poiché l'obbligo di avviare le consultazioni è in capo al datore di lavoro, nel caso in cui in un gruppo di imprese non sia ancora stata individuata la controllata nel cui ambito possano essere effettuati i licenziamenti collettivi, non vi può essere alcun obbligo per nessuna delle imprese controllate almeno fino a che la controllante non individui quale di queste sarà interessata dai licenziamenti collettivi.
Infine, dal momento che nel contesto di un gruppo di imprese le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di consultazione ricadono comunque sul datore di lavoro controllato, la procedura di consultazione posta a tutela dei lavoratori deve concludersi, ad opera della controllata, prima delle risoluzione dei rapporti di lavoro, anche nel caso in cui l'istruzione di cessare i rapporti di lavoro provenga direttamente dalla società controllante.
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