Costo del lavoro: la deduzione analitica IRAP si affianca a quella forfettaria
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare del 3/04/2013 n.8E, fornisce le modalità applicative della nuova deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente, introdotta dal DL 201/2011 (L. 214/2011).
Il nuovo beneficio non sostituisce la deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP riferita alle spese per il personale dipendente e/o agli interessi passivi e oneri assimilati, prevista dal legislatore del 2008, che ha disposto una prima parziale deroga al principio di indeducibilità dell’Imposta regionale sulle attività produttive dalle imposte sui redditi.
Il decreto Salva Italia del 2011 invece ha riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012 una deduzione analitica delle imposte sui redditi dell’Irap relativa al costo del lavoro al netto delle deduzioni spettanti ai sensi del DLgs 446/1997 (deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta).
E’ stato quindi rimodulato il regime forfetario precedentemente introdotto che continua comunque a trovare applicazione nel caso di concorso al valore della produzione di spese per interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Il decreto sulla semplificazione fiscale (DL 16/2012 – L. 44/2012) ha parzialmente modificato il DL 201/2011 riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRAP relativa al costo del lavoro per i periodi per i quali alla data di entrata in vigore della Legge 214/2011 non risulti ancora scaduto il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR 602/1973, termine che decorre dalla data di versamento del saldo.
Possono fruire della nuova agevolazione tutti i soggetti interessati dal precedente regime della deducibilità forfettaria. Pertanto se concorrono alla base imponibile IRAP sia le spese per il personale dipendente che i costi per gli oneri finanziari, sarà possibile fruire sia del rimborso forfettario del 10% da calcolare sull’intera IRAP, sia del rimborso di quella analitica sul costo del lavoro. In ogni caso se il contribuente ha già fruito della deduzione forfettaria con esclusivo riferimento alle spese per il personale dipendente, la deduzione analitica dovrà essere determinata scomputando quella già dedotta in relazione al medesimo periodo d’imposta. La circolare 8E/2013 ricorda anche che il contribuente può a regime assumere, ai fini del calcolo della deduzione forfettaria, l’intera IRAP dovuta, procedendo al tempo stesso al calcolo analitico dell’IRAP relativa al costo del personale.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente può essere fatta valere, per la prima volta, in sede di determinazione del reddito relativo al periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013) a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR e per redditi assimilati ai sensi del successivo articolo 50. Sono da considerare ai fini della deduzione in esame, inoltre, le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
L’Agenzia delle entrate ricorda che i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno chiuso l’esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, possono avvalersi della misura in esame per il suddetto periodo d’imposta solo presentando apposita istanza di rimborso. Tali soggetti possono presentare istanza di rimborso anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento sulla base dei dati di cui dispongono, ferma restando la possibilità di ripresentare una nuova istanza nel caso in cui i dati definitivi differiscano da quelli comunicati con la prima istanza.
L’IRAP complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l’imposta complessivamente versata/dovuta.
L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative anche nel caso in cui ricorrano operazioni straordinarie. Più precisamente in caso di fusione per incorporazione con estinzione del dante causa, viene chiarito che spetta all’avente causa presentare istanza di rimborso per conto del soggetto estinto per chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate ovvero per rideterminare le perdite maturate in capo alla società incorporata prima della relativa estinzione.
Invece in caso di fusione con retrodatazione contabile al 1° gennaio dell’anno di riferimento l’incorporante può utilizzare i versamenti a saldo relativi al periodo d’imposta precedente e riferiti alla società incorporata ai fini del calcolo della deduzione analitica a essa spettante. In quest’ultimo caso i dati da prendere in considerazione per determinare il valore della produzione e del costo del lavoro sono quelli della società incorporata. In caso contrario, gli acconti della società incorporata relativi all’anno precedente assumeranno rilievo in sede di presentazione dell’istanza di rimborso da parte della società incorporante.
Discorso a parte meritano le operazioni di scissione. Infatti spetta alle beneficiarie, per conto del soggetto estinto, presentare istanza di rimborso nel caso in cui si debba procedere a rideterminare le perdite maturate in capo alal scissa per effetto del riconoscimento della deduzione analitica spettante. Invece se la scissione è solo parziale, spetta solo alla scissa presentare istanza di rimborso.
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