La Covip, nel rispondere ad un quesito posto da una società istitutrice di un fondo di pensione aperto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla portabilità della posizione contributiva nell'ambito del sistema di previdenza integrativa.
Il quesito riguardava in particolare la possibilità, da parte dei lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza complementare, di trasferire la propria posizione in un altro fondo pensione prima che sia trascorso il periodo minimo di permanenza di 2 anni previsto dal D. Lgs. n. 252/2005. 
Al riguardo, la Covip ha precisato che il suddetto periodo minimo di permanenza si riferisce esclusivamente alla posizione già maturata, ossia allo stock accumulato presso il fono pensione, e non già ai flussi contributivi ancora da conferire.
Tale precisazione consente di riconoscere a ciascuna posizione previdenziale una distinta disciplina: l'una per il tfr già accantonato presso il fondo pensione, l'altra per i versamenti futuri di tfr, quelli cioè ancora da versare.
In base alle indicazioni fornite dalla Covip, il vincolo di permanenza di due anni si applica esclusivamente alla quota già maturata e accantonata presso il fondo pensione.