La Covip, con risposta ad un quesito (luglio 2009), ha precisato che l'adesione tacita ad un fondo pensione negoziale, avvenuta per errore materiale, può essere annullata.
Si rileva, innanzi tutto, che il D.M. 30 gennaio 2007, recante le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, non prevede meccanismi di attribuzione di data certa alla sottoscrizione dei Moduli TFR1/TFR2, da parte del lavoratore. Ciò rende non agevole l'accertamento a posteriori, da parte del Fondo, della data in cui è stata effettivamente formalizzata la volontà di non aderire a previdenza complementare. 
Come noto, ai sensi del sopra citato decreto, la manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione dell'apposito Modulo, che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di riferimento. L'originale del Modulo sottoscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro mentre una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata dal datore per ricevuta.
Solo la mancata sottoscrizione, nel predetto semestre, della relativa modulistica, dà luogo all'attivazione dell'adesione tacita del lavoratore alla forma pensionistica complementare e la conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di TFR.
Si ricorda, inoltre, che le forme pensionistiche destinatarie del TFR tacito sono tenute ad informare prontamente il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e a fornirgli tutte le informazioni utili per assicurargli la piena conoscenza delle modalità di funzionamento della forma e dei diritti ed obblighi connessi all'adesione. L'effettuazione tempestiva di tale comunicazione dovrebbe, quindi, favorire l'emersione immediata degli eventuali errori e la conseguente segnalazione degli stessi alla forma pensionistica.
Se è ragionevole attendersi che, in siffatte situazioni, sia il lavoratore stesso a denunciare alla forma pensionistica l'irregolare devoluzione allo stesso del TFR, non si può, peraltro, escludere, in astratto, che la mancanza di una reazione immediata non sia dovuta a mera inerzia del lavoratore.
In ogni caso, si reputa assolutamente necessario che la richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia accompagnata da una dichiarazione di assenso del lavoratore sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore e debitamente datata.
Trattandosi, poi, di errore non addebitabile alla forma pensionistica, gli importi da riaccreditare saranno quelli corrispondenti al valore della posizione al primo giorno utile di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di annullamento completa della suddetta documentazione.