L’INPS, con il messaggio 25/07/2017 n.3097, ha ricordato che le aziende del credito cooperativo potranno fruire dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale, di cui al Decreto interministeriale 82761/2014, nel limite del doppio della contribuzione ordinaria.

L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito alla delibera del Comitato amministratore n.2 dell’11/04/2017, il quale al fine di contenere i fenomeni di tiraggio e garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del citato Fondo di solidarietà, ha previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi.

Il messaggio ricorda anche che il predetto limite dovrà essere determinato prendendo in considerazione la contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia ai programmi formativi sia agli assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda.