Credito d’imposta per la formazione degli agricoli: istituito il codice tributo
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 54 del 7 ottobre 2025, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
La norma prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01/01/2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 03/10/2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è stato quindi istituito il nuovo codice tributo “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola - articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
Quanto alla compilazione dell’F24:
- il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Riproduzione riservata ©