Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno anche agli enti non commerciali
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 3 agosto 2016, ha fornito indicazioni per chi intende usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati agli stabilimenti produttivi situati nelle regioni del Mezzogiorno, di cui alla L. n. 208/215.
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di fruire di un credito di imposta a favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione si applica all’investimento netto, determinato sottraendo dall’investimento lordo (ovvero il costo del bene strumentale nuovo) gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, relativi agli stessi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Possono accedere al beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 20% per le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese. Sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Tutte le altre sono considerate grandi imprese. L’agevolazione è valida anche per gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, e per le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in esame deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica. L'Agenzia effettua i necessari controlli e, se l’ammontare complessivo del credito d’imposta è superiore a 150mila euro, effettua le verifiche previste dal nuovo codice antimafia (Dlgs n. 159/2011), comunicando l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta.
Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità. Il credito d’imposta può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato o come aiuti “de minimis”.
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