L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 20/01/2009 n.14E, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che possono fruire del credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate ex art.2, commi da 539 a 548 L. 244/2007, anche i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti già impiegati con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione richiamando il testo della Legge Finanziaria 2008 che riconosce il credito d'imposta ai datori di lavoro che procedono all'assunzione dei lavoratori in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Non aver mai lavorato prima;
- Aver perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente;
- Essere portatori di handicap
- Essere lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
Secondo la risoluzione 14E/2009 i lavoratori occupati con un contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza sono annoverabili tra quelli che hanno perso l'impiego precedente integrando quindi una delle condizioni previste dalla Legge Finanziaria 2008.
L'Agenzia delle entrate ha invece risposto negativamente invece all'altra parte dell'interpello che chiedeva se il bonus assunzioni poteva essere fruito anche per un lavoratore occupato con un contratto di inserimento che giunto a termine viene assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il mancato accoglimento in questo caso trova la sua giustificazione nel fatto che il contratto di inserimento è stato considerato dal Minlavoro (circ. 31/2004) un contratto a termine per il quale il credito d'imposta non spetta in caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.