L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 25 del 9 febbraio 2026, ha precisato che un’azienda agricola può fruire del credito d’imposta ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023, anche se determina il reddito catastalmente e anche se adotta un ''regime di contabilità semplificata'', sempreché rientri tra le imprese individuate dall'articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.

L’Agenzia delle entrate giunge a questa conclusione richiamando appunto l’art. 2, c. 1 del DM 18/09/2024 secondo cui la disciplina agevolativa in parola si applica:

a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;

b) le imprese attive nel settore forestale;

c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

La norma prosegue stabilendo che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo ''indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato'' purché già operative nella ZES Unica (o che vi si insedieranno).

Ne deriva che tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (i.e., i titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR), anche se adottano un ''regime di contabilità semplificata'', sempreché rientrino tra le imprese individuate dall'articolo 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.