Criterio di cassa per la deducibilità del TFM erogato agli amministratori
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22/05/2008 n.211, rispondendo ad un quesito presentato da una società che ha chiesto se le somme accantonate per il TFM degli amministratori possano essere dedotte con il criterio di competenza, come previsto dall'articolo 105 del Tuir, ha negato la suddetta deducibilità , a meno che il diritto all'indennità non risulti da atto precedente all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir.
Più precisamente la Risoluzione 211/2008 equipara fiscalmente le somme in esame ai fondi passivi riservati ai trattamenti di quiescenza e previdenza e, contrariamente a quanto prospettato dalla società istante, subordina l'applicazione della deducibilità e, quindi, del principio di competenza stesso, alla medesima regola stabilita dall'articolo 17 per poter usufruire, da parte dei beneficiari delle indennità, della tassazione separata e cioè dell'esistenza di un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".
In mancanza di questo requisito, le indennità corrisposte potranno essere portate in deduzione solamente nell'anno in cui sono state effettivamente erogate e quindi seguono il criterio di cassa e non di competenza.
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