In caso di sciopero è legittimo l'impiego dei dipendenti rimasti in servizio da parte del datore di lavoro per sostituire nell'attività i lavoratori che si sono astenuti, poichè vengono ad essere soddisfatti due diritti costituzionali quali il diritto di sciopero e la libertà di iniziativa economica (Cass. 26/09/2007 n.20164).

Infatti secondo i giudici di legittimità il ricorso al c.d. crumiraggio interno, ossia il ricorso a personale che non ha aderito allo sciopero per sostituire i lavoratori che si sono astenuti dal lavoro non viola le situazioni soggettive dei lavoratori che il nostro legislatore intende tutelare.

Diverso è il ricorso al c.d. crumiraggio esterno, ossia il ricorso a nuove assunzioni per sopperire all'astensione dal lavoro degli aderenti allo sciopero. In questo caso il datore di lavoro violerebbe diritti garantiti costituzionalmente se il divieto è previsto da disposizioni di legge come espressamente previsto dal DLgs 368/2001 sul contratto a termine.