Cumulabili i benefici previsti dal contratto di inserimento con quelli per i disabili
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 22/12/2009 n.prot. 19849, rispondendo all'interpello 82/2009, ha precisato che è possibile cumulare il beneficio contributivo riconosciuto in caso di assunzione di un disabile con il contratto di inserimento ai sensi del DLgs 276/2003 e l'agevolazione concessa per l'assunzione di una persona affetta da grave handicap fisico, mentale e psichico ex lege 68/99, purchè nel limite del 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.
La questione sollevata da Federalberghi è stata così risolta dal Ministero del lavoro partendo dal fatto che l'art.13 della L. 68/99, dopo le modifiche disposte dalla L. 247/2007, ha previsto la sostituzione dell'incentivo all'assunzione del disabile consistente in una riduzione contributiva, con un contributo percentuale del costo salariale erogato direttamente dalle Regioni.
Secondo il Ministero del lavoro non tutte le assunzioni dei disabili devono essere trattate allo stesso modo. Più precisamente è necessario distinguere quelle che sono avvenute sulla base di una convenzione siglata entro il 31/12/2007 da quelle che sono avvenute in attuazione di convenzioni stipulate dopo la predetta data.
Infatti nel primo caso poiché opera il regime della fiscalizzazione, è possibile cumulare le agevolazioni nel limite del 100% della contribuzione dovuta. Nel secondo caso invece (dove l'incentivo è erogato dalle Regioni) poiché il beneficio non è assoggettabile a contribuzione previdenziale, risulterebbe privo di significato il predetto limite del 100% in quanto parametrato alla contribuzione dovuta. Ne consegue che in questo caso l'agevolazione riconosciuta per l'assunzione del lavoratore con contratto di inserimento sarà possibile applicarla sulla residua quota di retribuzione posta a carico del datore di lavoro.
Quanto detto trova applicazione tenuto conto del regolamento CE 2204/2002 secondo cui gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati a favore dell'assunzione dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.
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