L'INPS, con il Messaggio 19/02/2008 n.4156, precisa che i contributi versati in Italia alla Gestione separata ex art. 335/95 possono essere computati all'estero per il diritto alla pensione a carico del regime generale degli ordinamenti pensionistici degli altri Stati che applicano la normativa previdenziale internazionale, in base al principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (di cui all'art. 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71).
I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS possono anche chiedere il computo dei periodi di contribuzione maturati nell'Assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive o esclusive della stessa o in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, purchè abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
I suddetti requisiti temporali possono essere perfezionati anche tramite il cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Sati UE e in quelli con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione.
Infine secondo l'INPS non può essere riconosciuto il diritto alla pensione supplementare nei confronti dei titolari di pensione estera che non conseguono il diritto alla pensione a carico della Gestione separata neanche con il cumulo dei periodi prestati all'estero.