L’INPS, con il messaggio 25/11/2015 n.7145, ha precisato che se un lavoratore ha versato, durante la vita lavorativa, contributi nel FPLD e nelle gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi, la pensione di inabilità deve essere liquidata cumulando la contribuzione nella gestione autonoma, come previsto dalla L. 613/1966, poiché il cumulo è previsto in quest’ultima gestione e non nell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

I periodi di contribuzione nella gestione per i lavoratori autonomi si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’AGO, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo IVS, anche se chi richiede la pensione di inabilità ha versato contributi presso la gestione separata oppure presso forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.

Resta in ogni caso salva la possibilità per gli interessati di richiedere la pensione di inabilità utilizzando la totalizzazione, sempre che ne ricorrano le condizioni.

Infine, precisa l’INPS; nei confronti degli assicurati che hanno versato i contributi in più gestioni, la pensione verrà liquidata secondo le norme che disciplinano l’assicurazione obbligatoria per IVS sempre che tutti i requisiti di legge risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.