D.M. 10 ottobre 2025: nuove regole per le condotte di CO₂
A cura della redazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2025 il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle reti di condutture per il trasporto di anidride carbonica (CO₂) verso i siti di stoccaggio”.
Di cosa tratta:
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 162/2011 (attuazione della direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico della CO₂), colma un vuoto regolatorio e introduce una disciplina organica per il trasporto del gas lungo condotte dedicate.In particolare, il decreto stabilisce i criteri tecnici e di sicurezza per le infrastrutture destinate al trasporto di CO₂ in fase gassosa, dalle sorgenti di cattura ai siti di stoccaggio, includendo le stazioni intermedie di pompaggio e le apparecchiature ausiliarie.
L’ambito di applicazione comprende:
- nuove condotte per il trasporto di CO₂;
- riconversioni di condotte esistenti a tale uso;
- modifiche sostanziali di reti già in esercizio (solo per le parti modificate).
Le principali prescrizioni introdotte dal decreto
Il D.M. 10 ottobre 2025 introduce una serie di nuovi obblighi tecnici, gestionali e di controllo, tra cui:
Gestione della sicurezza e composizione del gas
- la co₂ deve essere in fase esclusivamente gassosa, con ≥ 95% molari di co₂ e impurezze ≤ 5%;
- è vietata la formazione di idrati o fasi liquide in qualunque condizione operativa;
- obbligo per i gestori di redigere un piano di gestione della sicurezza, con ruoli, responsabilità e procedure di emergenza;
- introduzione di sistemi di rilevamento delle perdite, con tempi di risposta proporzionati alla dimensione della fuga.
Progettazione e costruzione delle condotte
- classificazione delle reti in condotte di tipo 1 (trasporto principale verso lo stoccaggio) e tipo 2 (connessioni con emettitori e utenze);
- profondità minima di interramento: 0,9 m (1 m in sede stradale); possibilità di riduzione solo con adeguate protezioni meccaniche;
- sezionamento obbligatorio: valvole ogni 10 km (tipo 1) e 6 km (tipo 2); massimo 2 km in aree abitate.
- distanze di sicurezza: ≥ 100 m dai nuclei abitati (> 300 persone) e dai luoghi di concentrazione di persone (scuole, ospedali, centri commerciali), maggiorazioni dello spessore dei tubi (+ 25%) o manufatti di protezione se le distanze non sono rispettabili;
- obbligo di protezione catodica e rivestimento anticorrosione, con piano di monitoraggio continuo.
Materiali e collaudo
- i tubi devono essere in acciaio conforme alla norma uni en 1594 e alle direttive europee (ped 2014/68/ue, reg. ue 305/2011);
- ammessi materiali non metallici solo se certificati per resistenza a decompressione rapida e compatibilità chimica con co₂;
- collaudo idraulico a ≥ 1,3 × mop (tipo 1) o ≥ 1,5 × mop (tipo 2), con prova di tenuta minima di 48 ore;
- obbligo di fascicolo tecnico con risultati dei collaudi, conservato per l’intera vita utile dell’opera.
Esercizio, dispacciamento e emergenze
- le imprese di trasporto devono dotarsi di una struttura di dispacciamento p4 e di telecontrollo in tempo reale di pressione, portata e qualità del flusso;
- le emergenze (fughe, sovrappressioni, eventi incidentali) devono essere gestite con procedure dedicate, personale formato e sistemi di comunicazione continua;
- l’impresa di trasporto deve predisporre una segnaletica di sicurezza lungo tutto il tracciato per informare terzi e amministrazioni locali.
Ispezioni e manutenzione
- obbligo di un piano di ispezione e manutenzione documentato anche in formato elettronico;
- controlli periodici per verificare integrità, corrosione e interferenze con altri servizi;
- ispezioni interne raccomandate per condotte > 15 km o dn ≥ 200 mm;
- verifiche biennali sugli accessori di sicurezza e decennali sui recipienti a pressione;
- per le condotte sottomarine, obbligo di monitoraggio mediante strumentazione e ispezioni periodiche con mezzi navali.
Quando in vigore?
Il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2025.
Indicazioni operative:
I soggetti pubblici e privati che gestiscono reti di trasporto dovranno:
- aggiornare la documentazione tecnica e le procedure interne secondo le nuove prescrizioni;
- valutare l’adeguamento degli impianti esistenti in caso di riconversione o modifica sostanziale;
- predisporre piani di emergenza e sorveglianza coerenti con la regola tecnica;
- garantire la formazione del personale addetto alla gestione e manutenzione delle condotte.Le nuove regole si integrano con gli obblighi del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III), laddove la quantità di CO₂ trasportata comporti rischio di incidente rilevante.
Per maggiori approfondimenti si allega il testo pubblicato in G.U.
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