Da tempo pieno a part time solo previo accordo tra le parti
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, ha stabilito che il datore di lavoro non può disporre, unilateralmente, la riduzione, a part-time, dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione, di un singolo lavoratore, anche se ciò è conseguenza di una crisi aziendale.
La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a part-time, infatti, è ammessa solo se concordata dalle parti e al verificarsi di due ulteriori condizioni:
- deve risultante da atto scritto ad substantiam;
- deve essere convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente.
Si ricorda, comunque, che, a decorrere dall’1.1.2012, è abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, in base a quanto disposto dalla L. n. 183/2011.
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