Dal 1° settembre 2025, la classificazione armonizzata del piombo cambia : Polvere e piombo massivo avranno soglie diverse di pericolosità ambientale. Impatti immediati su trasporto ADR/IMDG, gestione Seveso III e stoccaggi industriali. Le leghe metalliche potrebbero rientrare tra le Materie Pericolose per l’Ambiente. RSPP e HSE manager devono aggiornare valutazioni, etichettature, documentazione e procedure. Ignorare queste novità può significare violazioni gravi e rischi per la sicurezza.

Cosa tratta :

Il Regolamento delegato (UE) 2024/197, noto come 21° ATP, modifica il Regolamento (CE) 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze pericolose. Questo aggiornamento riguarda la classificazione armonizzata del piombo nella tabella 3 dell'allegato VI, parte 3 del CLP. La nuova classificazione del piombo si distingue in due categorie in base al diametro delle particelle:

  • Polvere di piombo: particelle con diametro inferiore a 1 mm.
  • Piombo massivo: particelle con diametro pari o superiore a 1 mm.

Le classificazioni armonizzate includono indicazioni di pericolo (frasi H) e diversi fattori M (acuto/cronico), poiché i dati indicano che il piombo massivo si dissolve meno in acqua rispetto alla polvere di piombo.Il 21° ATP entrerà in vigore ufficialmente dal 1° settembre 2025 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Trasporto di merci pericolose su strada

Questa nuova classificazione avrà un impatto significativo sul trasporto del piombo e delle miscele che lo contengono (ad esempio, le leghe). Tali prodotti dovranno essere classificati come Materia Pericolosa per l'Ambiente (Numero ONU 3077) nella classe 9 dell'ADR (trasporto stradale) e dell'IMDG Code (trasporto marittimo).

Applicando le nuove classificazioni, le concentrazioni minime di piombo che determinano la classificazione di pericolo per il trasporto come Materia Pericolosa per l'Ambiente sono:

  • 0,025% per la polvere di piombo (particelle < 1 mm).
  • 0,25% per il piombo massivo (particelle ≥ 1 mm).

L' otto Agosto 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l'accordo multilaterale M366, con l'auspicio che almeno un'altra Parte Contraente l'ADR lo sottoscriva per renderlo efficace. Questo accordo prevede deroghe dall'applicazione delle disposizioni dell'ADR fino al 31 agosto 2027, permettendo il trasporto delle leghe metalliche senza rispettare tali disposizioni, a condizione che:

  • Non soddisfino i criteri di classificazione di altre classi dell'ADR diverse dalla classe 9;
  • Siano poco solubili in acqua;
  • Siano imballate in contenitori resistenti e impermeabili o trasportate alla rinfusa secondo i codici VC1/VC2.

Una copia dell'accordo deve essere presente a bordo del veicolo che trasporta la lega metallica.

Trasporto di merci pericolose via mare

La nuova classificazione del piombo avrà un impatto rilevante anche sulla spedizione di materiali soggetti alle disposizioni del Codice IMDG per i trasporti marittimi nazionali e internazionali e interesserà principalmente:

  • L’ idoneità dei container per il trasporto alla rinfusa;
  • L’ idoneità degli imballaggi per il trasporto in colli;
  • La segnalazione dei pericoli sui container che contengono merci in colli o alla rinfusa (placche, etichette e marcature);
  • La compilazione della dichiarazione di imbarco da presentare in Capitaneria di Porto (Multimodal Dangerous Goods Form).

Seveso III

La nuova classificazione di pericolo per l’ambiente delle leghe contenenti piombo, oltre i limiti di soglia precedentemente indicati, comporterà una rivalutazione degli stoccaggi nei siti industriali delle sostanze e miscele classificate nelle categorie di pericolo E1 o E2 del Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015 ai fini della rilevazione del superamento dei limiti di soglia inferiore e superiore.

Segnaliamo, in particolare, la definizione di sostanze pericolose secondo il decreto 105/2015:

«sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.

INDICAZIONI OPERATIVE

  • Verificare la presenza di piombo in polvere o massivo nelle sostanze e miscele gestite;
  • Aggiornare le SDS (Schede di Sicurezza) con le nuove classificazioni armonizzate;
  • Controllare le concentrazioni:
  1. ≥ 0,025% per polvere di piombo → classificazione ambientale.
  2. ≥ 0,25% per piombo massivo → classificazione ambientale.
  • Adeguare le procedure di trasporto: Classificare come Materia Pericolosa per l’Ambiente (UN 3077, classe 9 ADR/IMDG);
  • Verificare l’idoneità degli imballaggi e dei container;
  • Compilare correttamente la dichiarazione di imbarco (Multimodal Dangerous Goods Form);
  • Applicare l’accordo M366 (se sottoscritto da almeno un altro Stato ADR);
  • Solo per leghe poco solubili, non pericolose in altre classi ADR;
  • Imballaggi resistenti e impermeabili o trasporto alla rinfusa (VC1/VC2);
  • Copia dell’accordo a bordo del veicolo;
  • Rivalutare gli stoccaggi industriali ai fini Seveso III;
  • Verificare soglie E1/E2 per sostanze e miscele contenenti piombo;
  • Aggiornare la documentazione e le comunicazioni agli enti competenti.

COSA DICE LA LEGGE

Il Regolamento delegato (UE) 2024/197, noto come 21° ATP, modifica il Regolamento CLP (CE 1272/2008) introducendo nuove classificazioni armonizzate per il piombo, distinguendo tra polvere (<1 mm) e piombo massivo (≥1 mm).

Dal 1° settembre 2025, queste classificazioni influenzano la gestione ambientale e il trasporto delle sostanze e miscele contenenti piombo.

In ambito ADR, il piombo e le leghe che lo contengono devono essere classificate come Materie Pericolose per l’Ambiente (UN 3077) se superano le soglie di concentrazione indicate.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366, che consente deroghe fino al 31 agosto 2027, a condizione che siano rispettati requisiti specifici di solubilità, imballaggio e trasporto.

In ambito Seveso III, le nuove classificazioni impongono una rivalutazione degli stoccaggi nei siti industriali, in base alle soglie di pericolo ambientale (categorie E1/E2) previste dal D.Lgs. 105/2015, che definisce le sostanze pericolose come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o intermedi elencati nell’ allegato I.