Non sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni subito dal lavoratore che esulano dalla condotta datoriale. e che si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa (Cass. 8/07/2007 n.13400).
Devono invece essere eddebitati al medesimo datore di lavoro i maggiori danni in termini di aggravamento della patologia del lavoratore che siano soppravvenuti quale effetto della sua condotta e che non si sarebbero prodotti in sua assenza, con conseguente responsabilità dell'intero danno differenziale.
Più precisamente spiegano i giudici di legittimità la condotta datoriale, dolosa o colposa, omissiva o commissiva è idonea a fondare la responsabilità per il risarcimento dei danni prodotti nella sfera del lavoratore a condizione che abbia avuto efficienza causale anche soltanto a livello di concausa nella produzione dell'evento dannoso.
Al contrario prosegue la Cassazione la responsabilità è da escludere quando i danni lamentati dal dipendente siano da ricondurre ad eventi naturali ovvero ad elementi estranei alal sfera di intervento dell'imprenditore, i quali abbiano determinato in via esclusiva l'evento dannoso, senza che vi abbia contribuito la condotta, quand'anche inadempiente del datore di lavoro. In quest'ultima ipotesi potranno essere addebitati i maggiori danni ovvero gli aggravamenti che siano sopravvenuti per il dipendente sul piano dell'integrità psicofisica ed ai quali abbia contribuito in via esclusiva o a livello concausale la condotta vessatoria del datore di lavoro.