Danno differenziale e responsabilità del datore di lavoro
A cura della redazione

Solo nel caso in cui il lavoratore infortunatosi dimostri di aver rispettato in toto la disciplina antinfortuni, lo stesso è legittimato a chiedere il pieno ristoro del pregiudizio subito (Corte di Cassazione, con sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008).
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un responsabile della sicurezza, vittima di un incidente nel cantiere, per avere egli violato le regole che aveva l'obbligo di osservare, oltre che di far osservare, in azienda. Nel caso di specie, il lavoratore non è legittimato a domandare al datore di lavoro il risarcimento del c.d. danno differenziale (la differenza, cioè, tra l'entità del danno effettivamente subito e la liquidazione INAIL), proprio in virtù del generale principio secondo il quale ogni lavoratore ha il dovere di operare osservando tutte le misure di sicurezza per sé e per le altre persone presenti sul luogo di lavoro, in ragione della sua formazione, istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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