La Cassazione, con sentenza n. 3707 del 16 febbraio 2009, ha stabilito che, in materia previdenziale, i contributi pagati dal datore di lavoro fittizio non sono da lui ripetibili così come le retribuzioni corrisposte ai lavoratori, poiché non può considerarsi scusabile l'eventuale errore sull'identità dell'effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione dell'art. 1 della legge 1369/60, peraltro sanzionata come contravvenzione.