Il DDL competitività n.3533/2005 attualmente in discussione in Parlamento prevede tra le altre cose una modifica al comma 5bis dell'art.49 del Dlgs 276/2003 da poco introdotto dalla legge 80/2005 di conversione del DL 35/2005 (decreto competitività). In particolare viene previsto che fino alla data di entrata in vigore (non più di approvazione come originariamente previsto nel testo attuale della disposizione normativa) della legge regionale o provinciale di regolamentazione dei profili formativi, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante sia rimessa ai contratti o accordi conclusi a livello nazionale, fra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed inoltre che i relativi profili formativi potranno essere definiti con l'assistenza dell'ISFOL se richiesta dalle parti anche per il tramite degli Enti Bilaterali per la formazione. Il legislatore torna così ad attribuire ruolo agli Enti Bilaterali dopo era stata esclusa espressamente (Circ. Min lav. 40/2004 e risposta interpello con nota prot. N. 389 del 12/04/2005) l'efficacia delle clausole contenute nei contratti collettivi applicati che prevedevano l'iscrizione dell'azienda e la richiesta preventiva del parere di conformità dei profili formativi per attivare il contratto di apprendistato. Inoltre viene modificato anche l'art. 53 della Riforma Biagi prevedendo che durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non possa essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, a meno che specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo non prevedano diversamente.