L’INPS, con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, ha reso noto che, in virtù dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010), a decorrere dell’1.1.2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Istituto avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L’avviso viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
Il suddetto avviso deve riportare, con riferimento alla posizione del contribuente tutti gli elementi che consentono l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto e deve contenere l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni della sua notifica. Rimane ferma la possibilità di richiedere il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione.